T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, 19 marzo 2024, n. 5515 - Ernia del Sottocapo di 1^ Classe della Marina Militare. Domanda di riconoscimento della dipendenza da cause di servizio  


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 13246 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Stato Maggiore della Marina Militare, in persona del Capo di Stato Maggiore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del -OMISSIS--OMISSIS-, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva - -OMISSIS-, ha comunicato il diniego del riconoscimento di causa di servizio e dell'attribuzione dell'equo indennizzo per l'infermità "Ernie lombari multiple in soggetto con protrusione discale L3/L4 e segni di sofferenza radicolare EMG documentata, in atto lieve incidenza funzionale", in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio-OMISSIS- relativo alla posizione -OMISSIS-7.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina Militare;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 marzo 2024 la dott.ssa Caterina Luperto, nessuno presente per le parti;

 

Fatto


-OMISSIS- -OMISSIS-, odierno ricorrente, Sottocapo di 1^ Classe della Marina Militare, in servizio presso lo Stato Maggiore della Marina Militare, prospetta di aver svolto sedici anni di servizio, di cui tredici imbarcato sulle unità navali militari, svolgendo mansioni che inevitabilmente hanno determinato la compromissione del proprio stato di salute.

In data -OMISSIS-, il -OMISSIS- ha presentato istanza di dipendenza da causa di servizio per l'infermità "Ernie lombari multiple in soggetto con protrusione discale L3-L4 e segni di sofferenza radicolare EMG documentata, in atto a lieve incidenza funzionale", diagnosticatagli nel settembre 2013.

In data -OMISSIS-, la Commissione Medica Ospedaliera di Messina, ad esito della visita medica collegiale, ha giudicato l'infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla tabella B allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Con parere del -OMISSIS-, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha negato la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità, precisando che "l'infermità: ERNIE LOMBARI MULTIPLE IN SOGGETTO CON PROTRUSIONE DISCALE L3-L4 E SEGNI DI SOFFERENZA RADICOLARE EMG DOCUMENTATA, IN ATTO A LIEVE INCIDENZA FUNZIONALE NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di fuoriuscita del nucleo polposo del disco intervertebrale dall'anulus fibroso, dovuto ad un processo degenerativo primario dei legamenti e frequentemente alla loro congenita lassità. All'insorgenza di tale condizione patologica sono del tutto estranei gli allegati eventi del servizio prestato, nel cui contesto non sono dimostrati traumatismi dotati di efficienza lesiva sufficiente ad assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente ed i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Pertanto con decreto-OMISSIS- del -OMISSIS-, il Ministero della Difesa - Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva ha rigettato l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio proposta dal ricorrente.

Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto l'odierno gravame.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore della Marina Militare instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto


L'odierno gravame è affidato a due motivi di ricorso:

I. "Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento, violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001";

II. "Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento".

Il ricorrente lamenta che il gravato provvedimento sia viziato per eccesso di potere e difetto di motivazione, in ragione del fatto che non si sarebbe tenuto conto della reale efficienza causale dei fatti di servizio sull'insorgenza della patologia sofferta.

Prospetta che la mera predisposizione quale fattore organico o genetico a contrarre una determinata patologia non possa essere considerata di per sé quale fattore interruttivo del nesso eziologico tra lo svolgimento del servizio e l'infermità sofferta.

Ribadisce di essere stato esposto in maniera continuativa, negli anni di servizio presso la Marina Militare, a stress fisico derivante da situazioni di sforzo eccessivo e dal fatto di aver dovuto mantenere per molto tempo la stessa postura, fattori questi dotati di autonoma efficienza causale sulla patologia contratta.

Il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento, non ravvisandosi nel caso di specie il lamentato difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato.

Appare opportuno ricostruire, preliminarmente, il quadro normativo e le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza, rilevanti nella fattispecie in commento.

Il riparto delle competenze in materia di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, tracciato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, assegna alla Commissione Medico Ospedaliera (CMO) il giudizio diagnostico sull'infermità o lesione denunciata dal pubblico dipendente, mentre demanda, in via esclusiva, al Comitato di Verifica per le cause di servizio (organo consultivo incardinato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) il compito di accertare l'esistenza di un nesso causale - o quanto meno concausale, ma pur sempre efficiente e determinante - fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da quest'ultimo svolta (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, 3 giugno 2022, n. 1307; Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 novembre 2017, n. 5194).

È, invero, pacifico che al solo Comitato è riconosciuto dalla legge il potere di delibare la sussistenza o meno del nesso eziologico fra prestazione del servizio e insorgenza della malattia, essendo il previo intervento della CMO limitato alla mera diagnosi dell'infermità (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 3 giugno 2022, n. 1307).

Quanto, poi, al positivo riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, esso consegue all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, dell'effettiva e comprovata "riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione" (art. 11, primo comma, D.P.R. n. 461 del 2001).

E' stato, in proposito, condivisibilmente osservato che, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni.

Trova, invero, applicazione in materia di riconoscimento della dipendenza da cause di servizio il principio della causalità adeguata, che richiede sempre la riconoscibilità dell'esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un ruolo di adeguata efficiente incidenza nell'insorgenza e nello sviluppo del processo morboso. Devono, invece, ritenersi totalmente escluse tutte le altre condizioni che un tale grado di concausale ingerenza non presentino, le quali - benché parimenti verificatesi in servizio - restano tuttavia riguardabili unicamente quali "mere occasioni rivelatrici" di una infermità non avente alcun nesso di causalità o concausalità con le condizioni di servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 5 maggio 2022, n.3558).

In tale ottica, ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio, da considerarsi fattore generativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare. Grava, dunque, sul richiedente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della malattia contratta, l'onere di dimostrare, sulla base di puntuali allegazioni, l'esistenza di condizioni di espletamento del servizio che esulano dal suo normale svolgimento, indicando episodi o accadimenti inerenti alla prestazione lavorativa suscettibili di contribuire in maniera efficiente e preponderante sull'insorgenza della malattia (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 02 maggio 2022, n. 2993).

Per quanto attiene, poi, ai limiti del sindacato esperibile dal giudice amministrativo, il giudizio espresso dal Comitato di Verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva. Ne consegue che è precluso al G.A. di dichiarare la sussistenza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, essendo invece consentito nella sede giurisdizionale soltanto lo scrutinio della legittimità del diniego di riconoscimento da parte dell'Amministrazione, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 02 marzo 2022, n. 2426).

Il Collegio evidenzia che il Consiglio di Stato con la recente pronuncia della Sez. II, n. 1210 del 6 febbraio 2023, ha chiarito quanto all'ampiezza del sindacato giurisdizionale in materia che "per consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle patologie sofferte dal pubblico dipendente il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'organo competente a esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, avendo il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 agli artt. 11 e 12 affidato ad esso il compito di accertare l'esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti. Il giudizio espresso dal Comitato di Verifica si fonda su nozioni tecnico scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 885). Il sindacato del giudice amministrativo deve quindi essere limitato alle ipotesi di mancata valutazione di circostanze di fatto ovvero ad irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2593; sez. II 9 marzo 2022 n. 1695). Il suddetto sindacato si risolve pertanto in una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo medico (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. II 7 luglio 2022 n. 5662; id. 22 luglio 2022 n. 6456; id. 20 maggio 2022 n. 4009)".

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie de qua agitur, il Collegio osserva che il parere del Comitato di Verifica, al quale l'Amministrazione decidente si è conformata a mente del citato D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, risulta adeguatamente argomentato, fondato su considerazioni logiche e congrue e non affetto da quei profili di abnormità e manifesta irrazionalità che giustificano il sindacato giurisdizionale sulla decisione assunta, secondo quanto in precedenza esplicitato.

I rapporti informativi del ricorrente evidenziano lo svolgimento di una ordinaria attività di servizio, senza che dagli stessi sia dato evincere la sussistenza di specifiche cause o circostanze che possano assumere diretta efficacia eziologica sull'insorgenza dei disturbi patogeni acclarati.

Nel primo rapporto informativo è indicata come attività quella di "Addetto Componente S.CO. in Temporaneo Imbarco da Comsquacorv dal pp. 25.01.2009 al pp. 12.02.2009 e dal pp. 25.10.2009 al pp. 15.11.2009", senza l'indicazione di specifici traumi, incidenti in itinere o episodi specifici che possano avere nesso di causalità con l'insorgenza della denunciata patologia.

Nel secondo rapporto informativo viene specificato, quanto all'attività svolta, che "Il Graduato in parola, nel periodo sottoindicato, ha disimpegnato gli incarichi previsti dal suo profilo professionale e dalla posizione tabellare ricoperta. Nello specifico ha svolto le seguenti mansioni: addetto alla Sezione Servizi Portuali, che prevede mansioni inerenti al servizio marinaresco, come addetto assistenza ormeggio/disormeggio UU.NN. dalla banchina e come equipaggio del motoscafo di servizio. È stato, altresì, impiegato limitatamente in manutenzioni ai mezzi della Sezione; mansioni di segretario della Sezione Servizi Portuali per disbrigo pratiche di segreteria; partecipazione picchetto d'onore per cerimonie n.2; partecipazione comandante di rappresentanza e servizi vari n.08; servizio di guardia/diana dalle ore 08.00 alle ore 15.00 e dalle ore 03.00 alle ore 08.00 in qualità di Capo Guardia Ingresso Base con turni 1=10; in alcune circostanze, a disposizione del Capo Aiutante per esigenze della Base", senza l'indicazione di specifici traumi, incidenti in itinere o episodi specifici dotati di autonoma efficienza causale.

Nel terzo rapporto informativo viene indicato come incarico "Incarico: Addetto Segreteria Squadriglia Corvette Periodo: dal 12/05/2008 al 26/09/2010", ancora una volta senza l'indicazione di specifici traumi, incidenti in itinere o episodi specifici dotati di autonoma efficienza causale.

Ebbene, la mera indicazione delle attività svolte durante gli anni di servizio presso la Marina Militare, in difetto di specifiche circostanze o condizioni dotate di autonoma efficienza causale, non sono da sole sufficienti ad integrare le condizioni che, secondo l'id quod plerumque accidit, risultano idonee a generare l'insorgenza della patologia erniaria-lombare di che trattasi.

Né è sufficiente, infatti, la "mera possibile valenza patogenetica" del servizio prestato, piuttosto occorrendo la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05 maggio 2022, n. 3558).

I fattori di rischio ordinari relativi all'attività lavorativa in ambito militare, come inevitabili disagi, fatiche e condizioni di lavoro peculiari, quali quelli evocati dal ricorrente in riferimento ai servizi prestati a bordo delle unità navali, rientrano pur sempre nell'ordinario svolgimento del servizio di militare addetto alla Marina, non potendo assurgere automaticamente a fattori eziologicamente assorbenti o, quanto meno, preponderanti nella genesi della patologia erniaria-lombare sofferta, in difetto di ulteriori comprovati elementi dotati di autonoma valenza causale.

Ed infatti, nei citati rapporti informativi, prodotti in giudizio da parte resistente, non emergono - in relazione al servizio svolto - fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro riferibili ad un militare della Marina.

Per tali motivi ragionevolmente il Comitato di Verifica ha concluso che "l'infermità: ERNIE LOMBARI MULTIPLE IN SOGGETTO CON PROTRUSIONE DISCALE L3-L4 E SEGNI DI SOFFERENZA RADICOLARE EMG DOCUMENTATA, IN ATTO A LIEVE INCIDENZA FUNZIONALE NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di fuoriuscita del nucleo polposo del disco intervertebrale dall'anulus fibroso, dovuto ad un processo degenerativo primario dei legamenti e frequentemente alla loro congenita lassità".

Non solo, quindi, manca l'indicazione di una circostanza legata al servizio prestato che possa assurgere a fattore causale o concausale determinante il disturbo erniario-lombare accertato, ma la stessa patologia risulta riconducibile ad un processo degenerativo primario dei legamenti e frequentemente alla loro congenita lassità.

Evidenzia, peraltro, il gravato parere, sotto il profilo dell'incidenza causale del servizio, evocato dal ricorrente come condizione dotata di efficienza causale, che "All'insorgenza di tale condizione patologica sono del tutto estranei gli allegati eventi del servizio prestato, nel cui contesto non sono dimostrati traumatismi dotati di efficienza lesiva sufficiente ad assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente ed i precedenti di servizio risultanti dagli atti", sottolineando quindi l'assenza di un nesso eziologico tra i servizi prestati e l'insorgenza della patologia.

Né possono essere valorizzate le argomentazioni tecnico-scientifiche del perito di parte ricorrente, che, invero, si limita ad una acritica affermazione del rapporto di causalità tra le attività di militare della Marina a bordo di unità navali e l'insorgenza della patologia erniaria-lombare sofferta.

Deve conclusivamente ritenersi che il gravato provvedimento sia stato adottato dall'Amministrazione in conformità al parere del Comitato di Verifica, che risulta adeguatamente argomentato, fondato su considerazioni logiche e congrue e non affetto da quei profili di abnormità e manifesta irrazionalità che giustificano il sindacato giurisdizionale sulla decisione assunta.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

In relazione alla peculiarità delle questioni trattate, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Fanizza, Presidente

Roberto Vitanza, Consigliere

Caterina Luperto, Referendario, Estensore